Art. 17.
(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione).

      1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.
      2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

 

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      3. Qualora una famiglia includa un minore di anni tre o un familiare convivente non autosufficiente, le pubbliche amministrazioni e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti procedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle tipologie di famiglie numerose e a basso reddito destinatarie delle agevolazioni previste in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera h), da parte degli enti competenti.